AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  l'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
  Il  comma  2  dell'art.  1  della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n.  320,
26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n.
510,  2  marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993,
n. 209". I DD.LL. n. 320/1992, n. 368/1992, n. 418/1992, n. 510/1992,
n. 45/1993, n.  128/1993  e  n.  209/1993,  di  contenuto  pressoche'
analogo  al  presente decreto, non sono stati convertiti in legge per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 201 del 27 agosto 1992, n. 253 del 27 ottobre 1992,  n.
303 del 28 dicembre 1992, n. 50 del 2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio
1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993).
                               Art. 1.
  1.  In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i
termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6  febbraio
1991,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111 (a), sono prorogati fino  all'entrata  in  vigore  della
legge  regionale  attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (b), e comunque non oltre il 31  dicembre  1993.  Alla  stessa
data  e'  prorogata  la  durata dei collegi dei revisori delle unita'
sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga  degli
organi amministrativi e di controllo.
  2.   Ove   occorra   provvedere   alla   nomina  di  amministratori
straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali,  non  possono  essere
chiamati    alla    carica    coloro    che   abbiano   superato   il
sessantacinquesimo anno di eta' o che si trovino nelle condizioni  di
incompatibilita'  di  cui  al comma 7 o nelle condizioni previste dal
comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio  1991,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 (a).
((  La  carica  di  amministratore straordinario e' incompatibile con
l'esercizio di qualunque altra attivita' lavorativa dipendente, ferme
restando le incompatibilita' previste dalla legislazione vigente. ))
  3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio  1991,
n.  35,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n.
111 (a), sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:
    a) al sindaco del comune (( o ad un suo delegato, )) nelle unita'
sanitarie  locali  il  cui  ambito  territoriale  coincide   con   un
territorio comunale o con una parte di esso;
    b)  alla  conferenza  dei  sindaci  (( o loro delegati, )) quando
l'ambito  territoriale  dell'unita'  sanitaria  locale  comprende  il
territorio di piu' comuni.
  4.  La  conferenza di cui al comma 3, lettera b), e' presieduta dal
sindaco del comune con il maggior numero di abitanti (( o da  un  suo
delgato  ))  e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un
numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali  assegnato  al
comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con
le   procedure   stabilite  da  specifico  regolamento  regionale  da
emanarsi, ove non si fosse gia' provveduto alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta
della conferenza stessa. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
predetto  regolamento,  si applicano, in quanto compatibili, le norme
regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero
di abitanti.
  5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono,  nell'ambito
della   programmazione   regionale,   le   linee   di  indirizzo  per
l'impostazione  programmatica  delle  attivita',  esaminano   ((   ed
approvano  ))  il  bilancio di previsione e il conto consuntivo delle
unita'   sanitarie   locali,   svolgono   le    verifiche    generali
sull'andamento  delle  attivita'  e  formulano eventuali osservazioni
utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le  ulteriori
programmazioni.  Il  sindaco  o  la conferenza dei sindaci verificano
altresi' la  coerenza  delle  decisioni  assunte  dall'amministratore
straordinario  rispetto  agli  atti di indirizzo emanati e presentano
semestralmente alla giunta  regionale  una  relazione  sull'attivita'
dell'amministratore stesso.
(( 6. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti     ))
(( delle unita' sanitarie locali, delle regioni, delle province e  ))
(( dei comuni e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di ))
(( illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli   ))
(( stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.           ))
(( 7. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni ))
(( e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni  ))
(( di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.  ))
(( 142    (c),    dalla data di entrata in vigore della predetta   ))
(( legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti             ))
(( dei responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni,  ))
(( degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al       ))
(( medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del    ))
(( 1990    (c),    anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso ))
(( davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.         ))
   8.  Le  indennita' spettanti agli amministratori straordinari sono
fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed  alla
dimensione   delle   strutture  ospedaliere  esistenti  nelle  unita'
sanitarie  locali.  L'indennita'  annua,  al  lordo  delle   ritenute
erariali,  e'  determinata  in  misura non inferiore alla somma dello
stipendio iniziale  lordo,  della  indennita'  integrativa  speciale,
della  tredicesima  mensilita'  e  dell'indennita'  di  direzione dei
direttori amministrativi capi-servizio delle unita' sanitarie locali.
L'indennita' non puo' risultare superiore (( al doppio della predetta
somma,  fatti  salvi  i  provvedimenti  adottati.  All'amministratore
straordinario  non  spetta  alcun  trattamento  di  missione. Per gli
spostamenti dal luogo di residenza  a  quello  di  svolgimento  delle
proprie  funzioni  e  per  gli  spostamenti connessi allo svolgimento
delle proprie funzioni  all'amministratore  straordinario  spetta  il
rimborso   delle  spese  di  viaggio  nelle  misure  previste  per  i
dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici  e  privati  ))  la
nomina  ad  amministratore straordinario determina il collocamento in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il  versamento  dei  relativi  contributi  comprensivi  delle quote a
carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali calcolati
sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il
rimborso  del  correlativo  onere  alle   unita'   sanitarie   locali
interessate,  le  quali  procedono  al  recupero delle quote a carico
dell'interessato.  E'  abrogato  il  comma  12  dell'articolo  1  del
decreto-legge  6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 (a).
   9. Qualora le regioni non adottino gli atti  di  loro  competenza,
conformemente  alle  disposizioni di cui al presente articolo, previa
diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della sanita'.
  10.  Nei  rapporti  con  le  farmacie,  con  i  medici  specialisti
convenzionati e con le strutture private convenzionate,  in  caso  di
mancato  pagamento  delle  relative  spettanze,  si  deve considerare
debitore inadempiente e soggetto passivo di  azione  di  pignoramento
per  le  obbligazioni  sorte  successivamente alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  l'ente
incaricato   del   pagamento  del  corrispettivo,  anziche'  l'unita'
sanitaria locale territorialmente competente.
  11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi
dello statuto  di  autonomia  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   28   marzo  1975,  n.  474,  e  successive  modifiche  e
integrazioni (d).
  12. (( ( Soppresso dalla legge di conversione) )).
  13. I componenti le commissioni  degli  iscritti  agli  albi  degli
odontoiatri,  istituite  in  seno  ai consigli direttivi degli ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed  al  comitato
centrale   della   Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6  della  legge
24   luglio   1985,   n.   409  (e),  sono  eletti,  rispettivamente,
dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei
presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e
con  le  modalita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n.   233, e  successive  modificazioni
(f),  ed  al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221,  e  successive
modificazioni (f).
  14. Il periodo di attivita' svolto nelle funzioni di amministratore
straordinario   e'   considerato   utile   ai   fini  dell'iscrizione
nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (b).
  15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha
esercitato  entro  il  31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (g),
con  rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso
e  ha  maturato,  alla  medesima  data,  il  diritto  a  pensione  di
anzianita',   conserva  la  posizione  di  impiego  con  il  Servizio
sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.
  16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7,  della  legge
30  dicembre  1991,  n.  412  (g),  abbia esercitato l'opzione per il
rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione degli
elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga  a  cessare
il  rapporto  di  lavoro  dipendente, e', a domanda, reinserito negli
anzidetti elenchi.
 
          ____________________
             (a) Il D.L.  n.  35/1991  reca:  "Norme  sulla  gestione
          transitoria delle unita' sanitarie locali". Si trascrive il
          testo  del relativo art. 1, commi 7 e 11, nonche' del comma
          12  del  medesimo  art.  1,  abrogato   dal   decreto   qui
          pubblicato:
             "7.  In  attesa del riordinamento del Servizio sanitario
          nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992,  tutti  i
          poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono
          esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal
          presidente  della  giunta  della  regione o della provincia
          autonoma con proprio  decreto,  su  conforme  deliberazione
          della  rispettiva  giunta.  A tal fine, il presidente della
          giunta della regione o della  provincia  autonoma  provvede
          mediante  avviso  pubblico  a  formare l'elenco regionale o
          provinciale degli  aspiranti  al  ruolo  di  amministratore
          straordinario  delle  unita'  sanitarie locali e a nominare
          una commissione regionale o provinciale di esperti estranei
          alla stessa amministrazione regionale o provinciale per  la
          verifica  dei  requisiti  degli  aspiranti.  Sono  iscritte
          nell'elenco esclusivamente persone in possesso del  diploma
          di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti
          qualificate  attivita'  professionali  di direzione tecnica
          amministrativa di enti o  strutture  pubbliche  o  societa'
          pubbliche  o  private  di  media  o  grande dimensione, con
          esperienza almeno quinquennale. L'elenco e'  costituito  da
          un  numero  di persone non inferiore al triplo delle unita'
          sanitarie locali  o  delle  unita'  socio-sanitarie  locali
          esistenti  nel  territorio  regionale o provinciale. Per la
          regione Valle d'Aosta l'elenco e' costituito da almeno nove
          persone.  Decorsi  inutilmente  i  termini, alla formazione
          dell'elenco provvede,  nei  cinque  giorni  successivi,  il
          commissario  del  Governo.  Gli amministratori straordinari
          non sono eleggibili nei  consigli  comunali,  nei  consigli
          provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle
          province  autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento,
          salvo che le funzioni esercitate non siano  cessate  almeno
          centottanta  giorni  prima  della  data  di  scadenza degli
          stessi. In caso di  scioglimento  anticipato  dei  medesimi
          consigli e assemblee, le cause di ineleggibilita' non hanno
          effetto  se  le  funzioni  esercitate siano cessate entro i
          sette giorni successivi  alla  data  del  provvedimento  di
          scioglimento.  La carica di amministratore straordinario e'
          incompatibile con quella di componente del consigli e delle
          assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento
          e di Bolzano, di consigliere provinciale,  di  sindaco,  di
          assessore   comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di
          comunita'   montana.   Le   funzioni   di    amministratore
          straordinario  sono  incompatibili per soggetti che abbiano
          rapporti,  anche  in  regime  convenzionale,  con  l'unita'
          sanitaria  locale  o  rapporti  economici  o consulenze con
          strutture  che  svolgono   attivita'   concorrenziali   con
          l'unita'  sanitaria  locale  medesima.  I  requisiti devono
          essere documentati da appositi curricula che devono  essere
          depositati  cinque  giorni  prima  della  nomina  presso la
          presidenza  del  consiglio   regionale   o   dei   consigli
          provinciali  di  Trento  e  di  Bolzano  e  pubblicati  nel
          bollettino  ufficiale  dei  rispettivi  enti  regionali   o
          provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non
          e'  valutabile  ai  fini della nomina in organi ordinari di
          gestione  e  di  amministrazione  delle  unita'   sanitarie
          locali.
             8.-10. (Omissis).
             11.  Non  possono essere nominati membri del comitato di
          garanti  o   amministratori   straordinari   delle   unita'
          sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali:
               a)  coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un  anno  per
          delitto non colposo ovvera a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri inerenti ad  una  pubblica  funzione,  salvo  quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
               b)  coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
          in flagranza;
               c)  coloro  che  sono  stati  sottoposti,  anche   con
          provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione,
          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
          15 della legge 3 agosto 1988, n.  327, e dall'art. 14 della
          legge 19 marzo 1990, n. 55;
               d) coloro che sono sottoposti a  misura  di  sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.
             (12.  Ai  componenti  del  comitato di garanti spetta un
          compenso pari a due terzi  di  quello  gia'  percepito  dai
          componenti  del  comitato  di  gestione della stessa unita'
          sanitaria   locale   o   unita'   socio-sanitaria   locale.
          All'amministratore  straordinario  spetta  un  compenso  in
          misura fino  a  cinque  volte  quello  gia'  percepito  dal
          presidente    del   comitato   di   gestione,   commisurato
          all'ampiezza dell'unita'  sanitaria  locale  o  dell'unita'
          socio-sanitaria  locale,  cui  provvedere  nell'ambito  del
          bilancio dell'unita' stessa. Per i pubblici dipendenti, nei
          cui confronti  la  misura  del  compenso  non  puo'  essere
          comunque  inferiore  al  trattamento  economico  globale in
          godimento, comprensivo delle indennita' aventi carattere di
          generalita',  connesse,  alle  funzioni   della   qualifica
          rivestita,   la   nomina  ad  amministratore  straordinario
          determina il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni
          utile  ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e
          dell'indennita' di servizio)".
             I  comitati  dei  garanti,   istituiti   dal   comma   3
          dell'articolo  di  cui  sopra  nell'ambito  di ogni singola
          unita' sanitaria locale, avevano il compito di formulare le
          linee di indirizzo per l'impostazione  programmatica  delle
          attivita';  esaminare e adottare, entro quindici giorni dal
          ricevimento, il bilancio di previsione,  le  variazioni  di
          bilancio  e  il  conto  consuntivo;  procedere  a verifiche
          generali sull'andamento  dell'attivita'  complessiva  della
          unita'  sanitaria locale o della unita' socio-sanitaria lo-
          cale, nonche' trasmettere semestralmente una relazione agli
          enti  locali  di  riferimento  territoriale  sull'attivita'
          svolta  dalla unita' sanitaria locale o dalla unita' socio-
          sanitaria locale.
             Il secondo comma dell'art. 166 del codice  penale,  come
          sostituito  dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19,
          soprarichiamato,  cosi'  recita:  "La   condanna   a   pena
          condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso,
          di  per  se'  sola,  motivo per l'applicazione di misure di
          prevenzione,  ne'  d'impedimento  all'accesso  a  posti  di
          lavoro  pubblici  o  privati  tranne  i casi specificamente
          previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di
          licenze  o  di  autorizzazioni  necessarie   per   svolgere
          attivita' lavorativa".
             La  legge  n.  327/1988 e la legge n. 55/1990, anch'esse
          soprarichiamate, recano, rispettivamente: norme in  materia
          di  misure di prevenzione personali; nuove disposizioni per
          la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.
             Con sentenza n.  386  del  9-17  otobre  1991  (Gazzetta
          Ufficiale  n. 42 del 23 ottobre 1991, 1a serie speciale) la
          Corte   costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'
          costituzionale del comma 7 di cui sopra, nella parte in cui
          attribuisce al commissario del Governo i poteri sostitutivi
          ivi previsti.
             (b)   Il   D.Lgs.  n.  502/1992  reca:  "Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge  23 ottobre 1992, n. 421". Si riporta il comma 10 del
          relativo art. 3: "Il Ministero della sanita' cura la tenuta
          e  l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei
          requisiti per lo svolgimento della  funzione  di  direttore
          generale. L'elenco e' predisposto, entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, da
          una commissione nominata con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', e composta da un magistrato del Consiglio di Stato
          con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal
          direttore generale della Direzione generale  del  Ministero
          della  sanita'  che  cura  la tenuta dell'elenco e da altri
          cinque   membri,   individuati   tra   soggetti    estranei
          all'amministrazione  statale  e  regionale  in  possesso di
          comprovate   competenze   ed   esperienze    nel    settore
          dell'organizzazione  e della gestione dei servizi sanitari,
          rispettivamente  uno  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  uno  dal  CNEL, uno dal Ministro della sanita' e
          due  dal  presidente  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome.
          Nella provincia autonoma di Bolzano e nella  regione  Valle
          d'Aosta  i  direttori  generali  sono  individuati  tra gli
          iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale  e
          regionale,  predisposto  da  una  commissione  nominata dal
          presidente della provincia  autonoma  di  Bolzano  e  della
          regione  Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le
          stesse modalita' previste per la commissione nazionale. Gli
          elenchi  sono  predisposti  nel  rispetto   delle   vigenti
          disposizioni  in materia di bilinguismo e, per la provincia
          autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel
          pubblico  impiego.  I  predetti   elenchi   provinciale   e
          regionale  sono costituiti con l'osservanza dei princi'pi e
          dei criteri fissati per  gli  elenchi  nazionali  ed  hanno
          validita' limitata ai territori provinciale e regionale. La
          commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento
          dell'elenco  secondo  princi'pi  direttivi resi pubblici ed
          improntati a criteri di verifica dei requisiti.  All'elenco
          possono  accedere,  a  domanda, i candidati che non abbiano
          compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', che  siano  in
          possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati
          requisiti,  coerenti  rispetto alle funzioni da svolgere ed
          attestanti qualificata attivita' professionale di direzione
          tecnica o amministrativa in  enti,  strutture  pubbliche  o
          private  di  media  o  grande  dimensione,  con  esperienza
          acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due
          anni precedenti a quello dell'iscrizione".
             (c) Il comma 4 dell'art.  58  della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che: "L'azione
          di  responsabilita'  si  prescrive  in  cinque  anni  dalla
          commissione del fatto.  La  responsabilita'  nei  confronti
          degli  amministratori  e  dei dipendenti dei comuni e delle
          province e' personale e non si estende agli eredi".
             (d) Il D.P.R. n. 474/1975  reca:  "Norme  di  attuazione
          dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia
          di igiene e sanita'".
             (e)  Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.  409/1985
          (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria  e
          disposizioni  relative  al  diritto di stabilimento ed alla
          libera  prestazione  di  servizi  da  parte  dei   dentisti
          cittadini  di  Stati  membri delle Comunita' europee) e' il
          seguente:
             "Art. 6. - L'Ordine provinciale dei  medici-chirurghi  e
          la   Federazione  nazionale  dei  medici-chirughi  assumono
          rispettivamente la denominazione di 'Ordine provinciale dei
          medici-chirurghi e degli  odontoiatri'  e  di  'Federazione
          nazionale   degli   ordini  dei  medici-chirurghi  e  degli
          odontoiatri'.
             La composizione  dei  consigli  direttivi  degli  ordini
          provinciali  e  del  comitato  centrale  della  Federazione
          nazionale di cui al primo comma dell'art. 2 ed  al  secondo
          comma   dell'art.  12  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 13 settembre  1946,  n.    233,  e'
          aumentata  rispettivamente  di due membri iscritti all'Albo
          degli odontoiatri.
             Detta composizione e'  ulteriormente  aumentata  di  una
          unita'  per  ogni  mille  nuovi  iscritti  nell'Albo  degli
          odontoiatri oltre i primi mille  iscritti,  con  il  limite
          massimo  di  cinque  componenti  aggiuntivi, per i consigli
          direttivi, e, oltre i  primi  diecimila  iscritti,  di  una
          unita'  per  ogni  diecimila nuovi iscritti per il comitato
          centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo
          di quattro componenti aggiuntivi.
             Qualora  nel  consiglio  direttivo  dell'Ordine  o   nel
          comitato  centrale non risulti eletto un numero di iscritti
          nell'albo degli odontoiatri almeno pari al  maggior  numero
          di  componenti  previsto  dal comma precedente, agli ultimi
          degli  eletti  tra  gli  iscritti  nell'Albo  dei   medici-
          chirurghi  subentrano  di  diritto  gli  iscritti nell'albo
          degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di
          voti.
             Il presidente del seggio elettorale da' attuazione  alla
          disposizione  di  cui  sopra  in  sede di proclamazione dei
          risultati delle elezioni.
             Per l'elezione del comitato centrale  della  Federazione
          nazionale  ciascun presidente di ordine provinciale dispone
          di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti
          complessivamente negli Albi dei  medici-chirurghi  e  degli
          odontoiatri.
             All'art.  17, secondo comma, del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, va aggiunta la
          seguente lettera:
              '  e)  per  l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione  di odontoiatra, un ispettore generale medico e
          otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti'.
             In seno ai consigli direttivi degli  ordini  provinciali
          ed  al  comitato  centrale della Federazione nazionale sono
          istituite commissioni costituite da componenti medici e  da
          componenti   odontoiatri   iscritti   ai   rispettivi  Albi
          professionali.
             Le  commissioni  esercitano  le attribuzioni di cui alle
          lettere f) e g) dell'art. 3  del  decreto  legislativo  del
          Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed
          al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,  n.  221,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  alla
          lettera c) del medesimo articolo,  quando  le  designazioni
          riguardino competenze della specifica professione.
             La  commissione  per  gli  iscritti all'albo dei medici-
          chirurghi si compone dei membri del  consiglio  dell'Ordine
          iscritti al medesimo albo.
             La   commissione   per   gli   iscritti  all'albo  degli
          odontoiatri  si  compone  di  cinque  membri  iscritti  nel
          medesimo  albo,  eletti a norma del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233,  e
          del   relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile  1950,  n.
          221,  e  successive  modificazioni ed integrazioni. I primi
          eletti entrano a far parte del  consiglio  dell'Ordine  dei
          medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti
          commi secondo e terzo".
             (f)  Il  D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con legge 17
          aprile 1956, n. 561, e relativo regolamento  di  esecuzione
          approvato  con D.P.R.  5 aprile 1950, n. 221, concernono la
          ricostituzione degli ordini delle professioni  sanitarie  e
          la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
             (g)  Il  comma  7  dell'art.  4  della legge n. 412/1991
          (Disposizioni  in  materia  di  finanza   pubblica)   cosi'
          dispone:  "7.  Con  il  Servizio  sanitario  nazionale puo'
          intercorrere un unico rapporto di lavoro.  Tale rapporto e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico o privato, e con altri rapporti  anche  di  natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto di lavoro con il Servizio sanitario  nazionale  e'
          altresi'   incompatibile   con   l'esercizio   o   con   la
          compartecipazione  delle  quote  di  imprese  che   possono
          configurare   conflitto   di   interessi   con  lo  stesso.
          L'accertamento delle  incompatibilita'  compete,  anche  su
          iniziativa     di     chiunque    vi    abbia    interesse,
          all'amministratore straordinario della unita' sanitaria lo-
          cale al quale compete altresi' l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti.  Le  situazioni  di  incompatibilita' devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,   al
          personale  medico  con rapporto di lavoro a tempo definito,
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,  e'  garantito  il  passaggio,  a  domanda, anche in
          soprannumero, al rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  In
          corrispondenza   dei  predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto  orario,  con  progressivo  riassorbimento   delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale  dei  medici  dipendenti  del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego,  purche'  espletato  fuori dall'orario di lavoro
          all'interno delle strutture sanitarie o  all'esterno  delle
          stesse,  con  esclusione di strutture private convenzionate
          con il Servizio sanitario nazionale.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  si  applicano  anche  al  personale di cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio 1980, n. 382. Per detto  personale  all'accertamento
          delle  incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche
          compententi. Resta valido quanto stabilito  dagli  articoli
          78,  116  e 117 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 novembre 1990, n. 384.  In  sede  di  definizione  degli
          accordi  convenzionali  di  cui  all'art. 48 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione
          del principio di unicita' del rapporto di lavoro  a  valere
          tra i diversi accordi convenzionali".
             Per  consultare  le disposizioni soprarichiamate si veda
          nel suppl.   ord. n. 6  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale  -  n.  7  del  10  gennaio  1992,  nel  quale  e'
          ripubblicato il testo della legge n.    412/1991  corredato
          delle relative note.