AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' l'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209". I DD.LL. n. 320/1992, n. 368/1992, n. 418/1992, n. 510/1992, n. 45/1993, n. 128/1993 e n. 209/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 27 agosto 1992, n. 253 del 27 ottobre 1992, n. 303 del 28 dicembre 1992, n. 50 del 2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993). Art. 1. 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 (a), sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (b), e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data e' prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unita' sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo. 2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta' o che si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 (a). (( La carica di amministratore straordinario e' incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attivita' lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilita' previste dalla legislazione vigente. )) 3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 (a), sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite: a) al sindaco del comune (( o ad un suo delegato, )) nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso; b) alla conferenza dei sindaci (( o loro delegati, )) quando l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale comprende il territorio di piu' comuni. 4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e' presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti (( o da un suo delgato )) e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse gia' provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti. 5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita', esaminano (( ed approvano )) il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unita' sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attivita' e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresi' la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attivita' dell'amministratore stesso. (( 6. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti )) (( delle unita' sanitarie locali, delle regioni, delle province e )) (( dei comuni e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di )) (( illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli )) (( stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente. )) (( 7. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni )) (( e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni )) (( di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. )) (( 142 (c), dalla data di entrata in vigore della predetta )) (( legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti )) (( dei responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni, )) (( degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al )) (( medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del )) (( 1990 (c), anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso )) (( davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa. )) 8. Le indennita' spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unita' sanitarie locali. L'indennita' annua, al lordo delle ritenute erariali, e' determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennita' integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unita' sanitarie locali. L'indennita' non puo' risultare superiore (( al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici e privati )) la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 (a). 9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'. 10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziche' l'unita' sanitaria locale territorialmente competente. 11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni (d). 12. (( ( Soppresso dalla legge di conversione) )). 13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (e), sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni (f), ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni (f). 14. Il periodo di attivita' svolto nelle funzioni di amministratore straordinario e' considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (b). 15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (g), con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianita', conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993. 16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (g), abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione degli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, e', a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.
____________________ (a) Il D.L. n. 35/1991 reca: "Norme sulla gestione transitoria delle unita' sanitarie locali". Si trascrive il testo del relativo art. 1, commi 7 e 11, nonche' del comma 12 del medesimo art. 1, abrogato dal decreto qui pubblicato: "7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unita' sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attivita' professionali di direzione tecnica amministrativa di enti o strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco e' costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unita' sanitarie locali o delle unita' socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco e' costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore straordinario e' incompatibile con quella di componente del consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana. Le funzioni di amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unita' sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con l'unita' sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi curricula che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non e' valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unita' sanitarie locali. 8.-10. (Omissis). 11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvera a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. (12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello gia' percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unita' sanitaria locale o unita' socio-sanitaria locale. All'amministratore straordinario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello gia' percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unita' sanitaria locale o dell'unita' socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unita' stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non puo' essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennita' aventi carattere di generalita', connesse, alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'indennita' di servizio)". I comitati dei garanti, istituiti dal comma 3 dell'articolo di cui sopra nell'ambito di ogni singola unita' sanitaria locale, avevano il compito di formulare le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita'; esaminare e adottare, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo; procedere a verifiche generali sull'andamento dell'attivita' complessiva della unita' sanitaria locale o della unita' socio-sanitaria lo- cale, nonche' trasmettere semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attivita' svolta dalla unita' sanitaria locale o dalla unita' socio- sanitaria locale. Il secondo comma dell'art. 166 del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, soprarichiamato, cosi' recita: "La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa". La legge n. 327/1988 e la legge n. 55/1990, anch'esse soprarichiamate, recano, rispettivamente: norme in materia di misure di prevenzione personali; nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale. Con sentenza n. 386 del 9-17 otobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 23 ottobre 1991, 1a serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7 di cui sopra, nella parte in cui attribuisce al commissario del Governo i poteri sostitutivi ivi previsti. (b) Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si riporta il comma 10 del relativo art. 3: "Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco e' predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanita' che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanita' e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalita' previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei princi'pi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validita' limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo princi'pi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione". (c) Il comma 4 dell'art. 58 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che: "L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi". (d) Il D.P.R. n. 474/1975 reca: "Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'". (e) Il testo dell'art. 6 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee) e' il seguente: "Art. 6. - L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirughi assumono rispettivamente la denominazione di 'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri' e di 'Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri'. La composizione dei consigli direttivi degli ordini provinciali e del comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'art. 2 ed al secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri. Detta composizione e' ulteriormente aumentata di una unita' per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unita' per ogni diecimila nuovi iscritti per il comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi. Qualora nel consiglio direttivo dell'Ordine o nel comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici- chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti. Il presidente del seggio elettorale da' attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni. Per l'elezione del comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri. All'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera: ' e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti'. In seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali ed al comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali. Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione. La commissione per gli iscritti all'albo dei medici- chirurghi si compone dei membri del consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo albo. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo". (f) Il D.L.C.P.S. n. 233/1946, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, concernono la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. (g) Il comma 7 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) cosi' dispone: "7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' altresi' incompatibile con l'esercizio o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unita' sanitaria lo- cale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche compententi. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione del principio di unicita' del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali". Per consultare le disposizioni soprarichiamate si veda nel suppl. ord. n. 6 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1992, nel quale e' ripubblicato il testo della legge n. 412/1991 corredato delle relative note.